Lege par est in omnibus

 

Et in defensione et videatis infirmiora

 

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Tre cose formano una nazione: la sua terra,
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 I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri
nei nostri confronti

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 Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno;
è ciò che nessuno può togliertiti

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INVALIDITA' CIVILE, INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO,AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE AI LAVORATORI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E AI FAMILIARI CHE ASSISTONO UNA PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, EX L. 104/92 → Ritieni di aver diritto ovvero non ti è stata in precedenza riconosciuta la pensione di invalidità civile, lo status di handicap (legge 104/92) e/o l'indennità di accompagnamento (legge 509/88) ? rivolgiti a noi, avrai un'assistenza completa, potendoti avvalere di uno staff composto da diverse figure professionali, con medici legali (che effettueranno una valutazione preliminare della giusta documentazione, con assistenza nella richiesta di documentazione aggiuntiva, con visite specialistiche ed altro), avvocati che si occuperanno sia della fase amministrativa che di quella, eventuale, fase giudiziale, sino all'ottenimento del beneficio richiesto.

Laddove la malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla legge, il soggetto interessato può beneficiare innanzitutto dell'assegno mensile di assistenza. Ma se la percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%. Più nel dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma di Euro 4.805,19. Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici. Chi supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno sociale , mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità mensile di frequenza se il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19. Diverso dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito annuo personale non superi la somma di Euro 16.532,10. Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l'indennità di accompagnamento. Per l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia accompaganta dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua. Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.


Lo sai che:


- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l'acquisito di protesi ed altri strumenti medici.
- Con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
- Con una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
- con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni);
- Con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di inabilità
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla indennità di accompagnamento.
- I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle condizioni indicate in questa pagina dell'INPS hanno diritto alla indennità mensile di frequenza.