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Ritieni che gli interessi applicati al tuo mutuo o al tuo fido o al tuo conto corrente, siano esagerati, rivolgiti a noi, faremo effettuare (gratuitamente) da nostri periti, la verifica circa la legittimità ovvero l'esistenza di fenomeni di anatocismo e/o usura bancaria, con conseguente azione per la resituzione dell'indebito pagato. giudiziale che sia.

 L’usura è un reato  che consiste nel superare le soglie stabilite dalla Banca d’Italia sui tassi di interesse richiesti per prestiti e finanziamenti, quindi anche per i mutui per l’acquisto della casa. Questi tassi massimi, o tassi di soglia, vengono fissati ogni tre mesi con due valori: uno per il mutuo a tasso fisso e l’altro per il mutuo a tasso variabile. Se queste soglie vengono superate, il cliente ha diritto al rimborso degli interessi.

 

 

Si possono distinguere due tipi di usura bancaria:

  • l’usura originaria, che si determina al momento della stipula del mutuo e quindi in base alle condizioni del contratto. In questo caso, il finanziamento è da considerare parzialmente nullo, in quanto la clausola degli interessi non è valida: quelli pagati vanno restituiti e quelli mancanti non vanno pagati;
  • l’usura sopravvenuta, che si manifesta durante la restituzione del mutuo: al momento della stipula del contratto è tutto regolare ma successivamente il tasso diventa usuraio perché la soglia è più bassa. In questo caso vanno restituiti al cliente gli interessi pagati in più rispetto alla soglia di usura del trimestre ;

In una delle ultimissime pronunce, la Corte d'Appello di Ancona (Sentenza n. 298-17 del 22-02-2017) ha sottolineato che in mancanza di un valido contratto di conto corrente, con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le valute e le c.m.s.

Inoltre, in altre recentissime pronunce, è stato confermato quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un mutuo, deve aversi riguardo oltre che al tasso previsto per gli interessi moratori, anche di tutti gli ulteriori oneri connessi alla operazione di finanziamento.

Sul punto, cfr., Trib. di Bari, 5/7/2016 e Trib. Bari 1/12/2014; Trib. Torino, sez. I, 14/5/2015 e 10/6/2014; Trib. di Benevento, 30/12/2015, ord. n. 43, secondo cui "... l’interesse moratorio, al pari di tutte le altre voci di costo, viene in considerazione ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito già al momento della conclusione del contratto”.

In argomento, cfr., pure, Trib. di Milano, VI, sez. civile, n. 5279 del 28/4/2016, secondo cui "... il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori. In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di essi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi”.

Il Collegio di Bari aderisce alla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che, ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori (Cass. nn. 602 e 603 del 2013;  Cass. n. 350/2013; Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003).