Ti ritieni vittima di un caso di malasanità, rivolgiti a noi, avrai un'assistenza legale, con i migliori avvocati e medici legali esperti nel settore, che sapranno assisterti sia nella fase di valutazione circa la sussistenza di tutti i pressuposti di legge, ai fini del richiedere un sostanzioso risarcimento del danno, sia nella successiva ed eventuale fase giudiziale. Al cliente che si rivolgerà allo sportello, non saranno richiesti compensi legali, sino alla positiva risoluzione della controversia e al vittorioso esito della causa (solo a quel punto, sarà richiesto il compenso pattuito). In pratica, il cliente potrà farsi assistere dai migliori avvocati, senza dover anticipare alcuna somma ed il compenso pattuito, verrà erogato SOLO e SOLTANTO una volta ottenuto il risarcimento del danno !! |
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Il Ddl Gelli è legge. Ecco tutte le novità in tema di responsabilità medica |
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In data 28 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato senza emendamenti il disegno di legge C-259, proposto dall’onorevole Federico Gelli, che reca “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, così come ricevuto dal Senato della Repubblica lo scorso 12 gennaio. |
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Tra le novità più significative si segnala l’articolo 4 che sottopone all’obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003), obbligando la direzione sanitaria a fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private debbano pubblicare sul proprio sito Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. La norma forse più innovativa è costituita dall’art. 7 che stabilisce una netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti. La struttura sanitaria assume una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.. |
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Affatto secondarie le conseguenze pratiche di tale qualificazione. Sul fronte probatorio anzitutto, poiché nel primo caso al paziente danneggiato basta provare il titolo (che dimostri il ricovero e dunque l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale) ed allegare l’inadempimento, il resto spettando all’ente convenuto, mentre nel secondo caso l’onere dell’attore abbraccia tutti gli elementi della pretesa, e dunque tanto quello oggettivo, nella sua triade condotta – evento – nesso di causa, tanto quello soggettivo, consistente nella colpa. | ||
La descritta bipartizione agisce altresì sul piano della prescrizione dell’azione, decorrendo quella contrattuale nell’ordinario termine decennale (art. 2946 cod. civ.) e quella aquiliana nel più breve termine quinquennale (art. 2947 cod. civ.). MALASANITA' → Ti ritieni vittima di un caso di malasanità, rivolgiti a noi, avrai un'assistenza legale, con i migliori avvocati e medici legali esperti nel settore, che sapranno assisterti sia nella fase di valutazione circa la sussistenza di tutti i pressuposti di legge, ai fini del richiedere un sostanzioso risarcimento del danno, sia nella successiva ed eventuale fase giudiziale. Al cliente che si rivolgerà allo sportello, non saranno richiesti compensi legali, sino alla positiva risoluzione della controversia e al vittorioso esito della causa (solo a quel punto, sarà richiesto il compenso pattuito). |
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In pratica, il cliente potrà farsi assistere dai migliori avvocati, senza dover anticipare alcuna somma ed il compenso pattuito, verrà erogato SOLO e SOLTANTO una volta ottenuto il risarcimento del danno !! |