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Qualora ne sussistano i presupposto previsti dalla legge l. n. 3/2012, si potrà ottenere dal Tribunale competente, una decurtazione del proprio debto verso banche, finanziarie o anche Equitalia, anche del 70%.

   Il Tribunale di Bergamo che in due recenti decreti di omologa (si vedano Decreti del Tribunale di Bergamo, Sezione seconda civile del 31/03/2015, giudice estensore Dott. Mauro Vitiello, R.G. 24/2015 e 25/2015) chiarisce come la valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice non inerisce la convenienza della proposta, riservata invece ai creditori, ma la legittimità e fattibilità della proposta stessa.

Nei casi di specie i debitori, persone fisiche, a fronte di un debito verso terzi di elevata consistenza (circa 300.000,00 euro) proponevano ai creditori il pagamento dei debiti con una significativa riduzione, arrivando al soddisfacimento nella sola percentuale del 2,5%.

 Il Giudice in questo caso, rilevata l'assenza di contestazioni da parte dei creditori e preso atto della capacità economica del debitore, procedeva all'omologa del piano affermando che "la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei ... principi generali che ne governano la redazione".

A seguito di queste pronunce è possibile affermare che il Giudice in questi casi dove solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l'assenza di "ragioni ostative all'omologazione" quali ad esempio atti in frode alla legge o ai creditori.

I provvedimenti in parola offrono una prima rappresentazione delle potenzialità di questo strumento e delle reali possibilità per i cittadini e imprese di farne ricorso.